Con il parere n. 170828 dell'1 luglio 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che possono essere iscritte nella sezione speciale delle startup innovative due società identiche fornendo specifici chiarimenti.
Il decreto legge cd. semplificazioni (D.l. n. 135/2018 convertito con L. n. 12/2019) rende più facile procedere all’aggiornamento delle informazioni anagrafiche delle startup innovative rivedendo gli obblighi informativi previsti dall'art. 25, commi 14 e 15, D.l n. 179/2012 ed un recente parere del Ministero dello Sviluppo Economico consente alle startup innovative in liquidazione di restare iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese. In dettaglio le novità introdotte sono le seguenti.
Con la circolare n. 102159 del 14 febbraio 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato le modalità di accesso al sistema di aiuti alla nascita ed allo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di startup innovative. La prima novità riguarda l'estensione dei beneficiari delle agevolazioni.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3699/C del 13 giugno 2017, ha introdotto nuove disposizioni per comunicare l'elenco dei soci con trasparenza rispetto alle fiduciarie. Come si dovrà ora procedere?
Le società innovative (startup e PMI) hanno, come oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Il titolo di società innovativa si acquisisce mediante l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese dichiarando il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Che effetto ha il mutamento dei requisiti sull'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese?