Come noto, le legge richiede i seguenti requisiti di innovazione:
- spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento (startup)/ al 3 per cento (PMI) del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
- almeno i 2/3 (startup) o 1/3 (PMI) dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 (startup) o 1/5 (PMI) di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
- almeno un brevetto o privativa industriale.
In un momento successivo all’iscrizione nella sezione speciale può verificarsi che la società cambi il requisito rispetto a quello dichiarato in occasione della domanda presentata al Registro delle Imprese. Quali sono gli effetti di questo mutamento?
Con il Parere del 3 novembre 2015 n. 222631 il Ministero dello Sviluppo Economico ha dichiarato che
- per ragioni di economia amministrativa e soprattutto di tutela della società iscritta in sezione speciale, la mutazione può avvenire senza necessità di fuoriuscita e rientro nella sezione speciale, mediante l’adempimento di cui all’art. 25, comma 14, D.l. n. 179/2012 (ovvero attraverso un aggiornamento delle informazioni);
- avendo l'iscrizione in sezione speciale efficacia costitutiva, è necessario che essa sia sempre aggiornata.
Pur avendo fissato un termine massimo di sei mesi per l'aggiornamento periodico obbligatorio, dal parere citato si evince chiaramente che è obbligatorio effettuarlo in occasione di ogni mutazione rilevante rispetto a quanto dichiarato al momento dell’iscrizione in sezione speciale.
Infine, anche se manca una pronuncia del Ministero dello Sviluppo Economico, i medesimi obblighi sono a mio giudizio applicabili anche alle PMI innovative, che, pur con alcune differenze, devono presentare i medesimi requisiti (nello specifico, 2 su 3) previsti per le startup allo scopo dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Avv. Marco De Paolis
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