L'articolo 3, comma 1, stabilisce che le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle società innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in società innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e, del decreto 7 maggio 2019.
I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della società innovativa dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481–bis cod. civ.. Invece, i conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.
Avv. Marco De Paolis
STUDIO LEGALE DE PAOLIS
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