Le persone fisiche e le persone giuridiche, che conferiscono capitali nelle imprese innovative (startup e PMI), hanno diritto all'agevolazione fiscale (IRPEF o IRES) sull'investimento (art. 29, D.l. n. 179/2012). Sulla nozione di investimento agevolabile è intervenuto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2019, operativo dal mese di luglio. Cosa prevede?

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (5 luglio 2019) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono operative, come già avviene per le startup, le agevolazioni fiscali per gli investimenti nelle PMI innovative. Di quali misure si tratta?

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La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2019) è intervenuta sugli incentivi alle imprese e sulle regole per il venture capital allo scopo di favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le imprese innovative. Quali sono le novità?

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Nel settore dell'innovazione è ben noto il cd. SAFE (Simple Agreement for Future Equity) Agreement, ovvero il modello contrattuale sviluppato e utilizzato da Y Combinator, uno dei principali incubatori americani. Questo strumento, tuttavia, come abbiamo già spiegato in relazione alla convertible note, non può essere confuso con gli strumenti finanziari partecipativi (SFP), previsti dall'ordinamento italiano e, quindi, trovare applicazione nel nostro Paese attraverso questi.

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La raccolta di fondi è una delle esigenze principali per una società innovativa. Nel realizzare questo intento è frequente che la startup pensi di adottare strumenti tipici del venture capital, come le convertibile note, senza aver prima verificato se siano validi nel nostro sistema giuridico. Accade, altresì, spesso che la convertibile note venga confusa con gli strumenti finanziari partecipativi, che si stanno affermando come soluzione efficace per il finanziamento di un'impresa.

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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota 14 febbraio 2017, prot. 50195, pubblicata il 27 marzo, ha modificato il suo precedente parere (n. 361851 del 17 novembre 2016), con cui aveva previsto l'obbligo di indicazione nella nota integrativa delle spese in ricerca e sviluppo sostenute dalle startup e dalle PMI innovative.

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Le società (startup innovative o PMI), che promuovono campagne di equity crowdfunding, devono fornire specifiche informazioni sui soci: gli articoli 4, comma 3, lett. h) D.l. n. 3/2015 e 25, comma 12, lett. g), D.l. n. 179/2012, richiedono, ad esempio, il deposito del curriculum vitae. 

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Le startup e le PMI innovative, costituite in forma di società a responsabilità limitata, sono autorizzate a creare categorie di quote di partecipazione fornite di diritti differenti nonché a determinare, nei limiti imposti dalla legge, il contenuto delle varie categorie di quote di partecipazione, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468 cod. civ., commi 2 (diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione posseduta) e 3 (attribuzione di diritti particolari nell'amministrazione della società e nella distribuzione degli utili).

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Una società a responsabilità limitata, startup innovativa (art. 26, comma 7, D.l. n. 179/2012) o PMI innovativa (art. 4, comma 1, 9 D.l.n. 3/2015), può procedere all’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, con esclusione del diritto di voto nelle decisioni dei soci, a seguito dell’apporto di capitali, di opere o di servizi da parte di soci o di terzi.

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Nelle campagne di equity crowdfunding il regolamento Consob prevede che, in caso di mancato perfezionamento della raccolta di capitale (ovvero non è stato raggiunto l'importo prefissato o una quota di esso, pari almeno pari al 5%, non è stata sottoscritta da investitori professionali), le somme versate dagli investitori devono essere loro restituite. Per tale ragione occorre strutturare l'aumento di capitale connesso alla raccolta mediante equity crowdfunding secondo alcuni specifici criteri. Quali sono?

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