Mercoledì, 12 Aprile 2017 14:04

Società innovative: gli strumenti finanziari partecipativi non equivalgono al safe agreement

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Nel settore dell'innovazione è ben noto il cd. SAFE (Simple Agreement for Future Equity) Agreement, ovvero il modello contrattuale sviluppato e utilizzato da Y Combinator, uno dei principali incubatori americani. Questo strumento, tuttavia, come abbiamo già spiegato in relazione alla convertible note, non può essere confuso con gli strumenti finanziari partecipativi (SFP), previsti dall'ordinamento italiano e, quindi, trovare applicazione nel nostro Paese attraverso questi.

Cosa prevede nello specifico il SAFE Agreement? È un contratto che attribuisce uno strumento finanziario incorporante il diritto futuro ad acquisire quote di partecipazione di tipo privilegiato. Tale strumento finanziario ha un prezzo di conversione, che non deve superare una determinata soglia, al raggiungimento della quale sono assegnate con aumenti di capitale azioni o quote (cd. Safe Preferred) dotate di diritti privilegiati. Di norma si prevede anche uno sconto sul prezzo di conversione. 

Nel nostro ordinamento non esiste un istituto analogo al SAFE Agreement. Quindi, è un errore pensare che esso sia utilizzabile attraverso gli SFP, in particolare, dopo che in giurisprudenza (Tribunale di Napoli, sez. Imprese, 25 febbraio 2016) è stato dichiarato che la riserva costituita mediante gli SFP ha natura statutaria ed è, quindi, disponibile per la copertura delle perdite di periodo prima delle riserve legali e del capitale, anche se, nella prassi, sono stati emessi SFP, senza diritto di rimborso, con cui si sono raccolti capitali destinati ad un’apposita riserva del patrimonio netto proprio allo scopo di far fronte alle perdite.

Pur non equivalendo al SAFE Agreement, la normativa italiana, come abbiamo spiegato nel post sugli SFP, consente di strutturare la loro emissione sulla base esigenze della società emittente e degli investitori, prevedendo che tali strumenti siano dotati di “diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi”,  ad eccezione del diritto di voto nelle decisioni dei soci. In particolare, si stanno dimostrando utili per la società che può acquisire liquidità nel breve periodo e per l’investitore che può convertire lo strumento a capitale al raggiungimento, ad esempio, degli obiettivi patrimoniali e/o strategici, individuati dalla società nel business plan.

Avv. Marco De Paolis

STUDIO LEGALE DE PAOLIS
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