Il caso esaminato riguardava due società con stessi soci, medesima sede, denominazione sociale pressoché uguale, identici oggetto sociale ed attività prevalente denunciata, presenza dello stesso soggetto come membro dell’organo amministrativo.
Secondo il Ministero, applicando l’articolo 1, comma 2, D.l. n.1/2012 (“Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera”), emerge che non è prevista alcuna disposizione di legge che vieti la duplicazione suddetta. Pertanto, verificata la sussistenza in capo alle due società di almeno uno dei requisiti di innovazione previsti dalla legge, non può essere esclusa dal Registro delle Imprese l'iscrizione nella sezione speciale.
Avv. Marco De Paolis
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