Mercoledì, 15 Marzo 2017 15:38

Equity crowdfunding: gli obblighi informativi sui soci da parte dei promotori della campagna

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Le società (startup innovative o PMI), che promuovono campagne di equity crowdfunding, devono fornire specifiche informazioni sui soci: gli articoli 4, comma 3, lett. h) D.l. n. 3/2015 e 25, comma 12, lett. g), D.l. n. 179/2012, richiedono, ad esempio, il deposito del curriculum vitae. 

Al fine di chiarire la portata di questo obbligo informativo il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato (Parere 2 settembre 2015 n. 154287 e Parere 2 settembre 2015 n. 154297) che il deposito del curriculum vitae dei soci per una società, che effettua una campagna di equity crowdfunding e presenta un azionariato diffuso, è limitato a quelli che sono da considerarsi rilevanti secondo il Testo Unico della Finanza (D.lgs. n. 58/1998). Per soci rilevanti si intendono coloro che hanno una partecipazione al capitale sociale della società superiore al 5%.

In questo modo, non risulta gravoso l'onere informativo a carico sia delle società che delle piattaforme e si mantiene pienamente garantita la trasparenza verso l'investitore, che può conoscere chi effettivamente detiene il controllo o comunque partecipazioni rilevanti nella società, di cui intende acquisire le quote.

Avv. Marco De Paolis

STUDIO LEGALE DE PAOLIS
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