Al fine di chiarire la portata di questo obbligo informativo il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato (Parere 2 settembre 2015 n. 154287 e Parere 2 settembre 2015 n. 154297) che il deposito del curriculum vitae dei soci per una società, che effettua una campagna di equity crowdfunding e presenta un azionariato diffuso, è limitato a quelli che sono da considerarsi rilevanti secondo il Testo Unico della Finanza (D.lgs. n. 58/1998). Per soci rilevanti si intendono coloro che hanno una partecipazione al capitale sociale della società superiore al 5%.
In questo modo, non risulta gravoso l'onere informativo a carico sia delle società che delle piattaforme e si mantiene pienamente garantita la trasparenza verso l'investitore, che può conoscere chi effettivamente detiene il controllo o comunque partecipazioni rilevanti nella società, di cui intende acquisire le quote.
Avv. Marco De Paolis
STUDIO LEGALE DE PAOLIS
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