Tutte le PMI, in forma di società a responsabilità limitata, l'accesso all'equity crowdfunding come strumento di finanziamento. Prima di presentare una raccolta di capitali su uno dei portali autorizzati è necessario tuttavia provvedere ad adeguare lo statuto della società. Quali sono le modifiche necessarie?
Le società (startup innovative o PMI), che promuovono campagne di equity crowdfunding, devono fornire specifiche informazioni sui soci: gli articoli 4, comma 3, lett. h) D.l. n. 3/2015 e 25, comma 12, lett. g), D.l. n. 179/2012, richiedono, ad esempio, il deposito del curriculum vitae.
Una società a responsabilità limitata, startup innovativa (art. 26, comma 7, D.l. n. 179/2012) o PMI innovativa (art. 4, comma 1, 9 D.l.n. 3/2015), può procedere all’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, con esclusione del diritto di voto nelle decisioni dei soci, a seguito dell’apporto di capitali, di opere o di servizi da parte di soci o di terzi.
Nelle campagne di equity crowdfunding il regolamento Consob prevede che, in caso di mancato perfezionamento della raccolta di capitale (ovvero non è stato raggiunto l'importo prefissato o una quota di esso, pari almeno pari al 5%, non è stata sottoscritta da investitori professionali), le somme versate dagli investitori devono essere loro restituite. Per tale ragione occorre strutturare l'aumento di capitale connesso alla raccolta mediante equity crowdfunding secondo alcuni specifici criteri. Quali sono?