Lo statuto della società a responsabilità limitata deve garantire ai soci di minoranza, diversi dall’investitore istituzionale,
- il diritto di recesso ad nutum entro sette giorni dall’ordine;
- il diritto di revoca dell’investimento se, durante l’offerta, intervengono fatti nuovi o errori materiali;
- il meccanismo della co-vendita per favorire la sua uscita dalla compagine sociale nel caso di trasferimento a terzi della quota di controllo.
Lo statuto può, invece, stabilire
- la creazione di categorie di quote di partecipazione al capitale sociale fornite di diritti diversi (ad esempio, quote non proporzionali ai conferimenti o quote che attribuiscono ai titolari particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società, come il diritto di veto su determinate decisioni dell’organo amministrativo);
- operazioni sulle proprie partecipazioni, in deroga all’articolo 2474 cod. civ., in attuazione di piani di incentivazione, che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
Pertanto, l'utilizzo dell'equity crowdfunding non può prescindere da un'analisi preliminare dello statuto sociale e dall'inserimento delle necessarie modifiche richieste dalla legge.
Avv. Marco De Paolis
STUDIO LEGALE DE PAOLIS
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