La sentenza sopra citata ribadisce un orientamento già sostenuto in precedenti sentenze (n. 2464/2012), secondo cui una società di capitali può ricoprire l’incarico di amministratore di un'altra società di capitali. Sulla questione si era già espresso favorevolmente il Consiglio notarile di Milano (massima n. 100/2007).
La questione più rilevante è quella della responsabilità in caso di azioni che possono arrecare danno alla società amministrata. Il Tribunale di Milano ha, in tal caso, affermato che la persona fisica designata all'amministrazione ha una responsabilità solidale con la società amministratrice nei confronti di quella amministrata nonché verso i creditori di quest’ultima in caso di violazione dei doveri imposti dalla legge agli amministratori di società.
A suo carico, pertanto, ci sono le medesime responsabilità civili e penali, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.
Avv. Marco De Paolis
STUDIO LEGALE DE PAOLIS
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