La pronuncia del Tribunale di Roma è particolare interessante per due ragioni: in primo luogo, interviene in merito ad un punto su cui il legislatore non si è espresso, non essendo previsto il momento in cui si verifica la cessazione del rapporto sociale del socio, che abbia comunicato alla società il proprio recesso, in secondo luogo, perché non segue l’orientamento maggioritario secondo il quale il socio recedente esce dalla compagine solo al momento dell’effettivo rimborso della sua quota.
Secondo l'ordinanza, "il recesso, in applicazione dell’articolo 1373 del Codice civile, deve ritenersi valido e produttivo degli effetti suoi propri già al momento della recezione, da parte della società, della relativa comunicazione", come confermato dall’ultimo comma dell’articolo 2473 cod. civ., per il quale "il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società".
Si afferma, quindi, un nuovo orientamento, secondo il quale il rapporto sociale si scioglie nel momento in cui la società riceve la dichiarazione di recesso del proprio socio.
Si dovrà, così, in attesa di una pronuncia definitiva, prendere in considerazione anche la posizione del Tribunale di Roma. Tuttavia, a mio giudizio, è preferibile seguire l'orientamento maggioritario, per il quale la dichiarazione di recesso ha unicamente l’effetto di far avviare il procedimento di liquidazione della partecipazione societaria, di cui è titolare quel socio, anche in considerazione del fatto che, nel momento in cui è manifestata la volontà di uscire dalla società, non si ancora prodotta la perdita della qualità di socio, da ricondurre alla sua effettiva liquidazione decorsi i centottanta giorni previsti dall'art. 2473, comma 4, cod. civ..
Avv. Marco De Paolis
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