Nella risposta n. 96/2019 è stato precisato che alle società, titolari di strumenti finanziari partecipativi (SFP),
- emessi da startup innovative, costituite in forma di società a responsabilità limitata
- convertibili in quote della società a responsabilità limitata
spetta il riconoscimento del beneficio fiscale consistente nella deduzione dal reddito di impresa di una somma pari al 30% dell’investimento in strumenti finanziari partecipativi (SFP). L’agevolazione si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle quote delle startup innovative anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in quote di nuova emissione.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto agevolabile esclusivamente l’investimento in strumenti finanziari partecipativi (SFP), che prevedono clausole di convertibilità in quote di startup innovative, a condizione che la conversione abbia effettivamente luogo. Qualora gli strumenti finanziari partecipativi (SFP) fossero semplici strumenti di credito, per quanto subordinati, saranno agevolabili.
Avv. Marco De Paolis
STUDIO LEGALE DE PAOLIS
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