Il Tribunale ha sostenuto che la previsione nello statuto di una durata particolarmente lunga, superiore alla normale vita umana (nel caso in esame, la costituzione della società era avvenuta nel 1998 con durata fino al 31 dicembre 2100 per complessivi 102 anni), deve intendersi corrispondente a quella a tempo indeterminato con applicazione dell’articolo 2473, comma 2, cod. civ..
Pertanto, il diritto cd. di exit, esercitato dal socio, è pienamente legittimo, anche in assenza di prove idonee a giustificare la ricorrenza di una giusta causa di recesso, e può essere esercitato in qualsiasi momento, con un preavviso di centoottanta giorni.
Avv. Marco De Paolis
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