La Corte di Cassazione, confermando la sanzione del Garante della privacy ad una società specializzata nell'advertising su internet, ha definito illecito il trattamento di dati personali per finalità promozionali in quanto non risultava raccolto il consenso libero e specifico degli interessati. Nella sentenza sono state inoltre individuate specifiche regole per le comunicazioni pubblicitarie, che richiedono un consenso
- informato, che non ammette "compressioni di alcun genere e non sopporta di essere perturbato non solo da errore, violenza o dolo ma neppure da stratagemmi, sotterfugi, slealtà, doppiezze o malizie comunque adottate dal titolare del trattamento";
- espresso liberamente e specificamente;
- inequivocabilmente prestato in riferimento alla finalità di ricevere comunicazioni pubblicitarie, il che rende necessaria l'indicazione dei settori merceologici o dei servizi cui i messaggi pubblicitari saranno riferiti.
Secondo questi parametri non poteva essere considerata valida la pratica della società condannata. Essa offriva un servizio di newsletter a cui l'utente poteva aderire fornendo, oltre alla propria email, un consenso al trattamento dei dati personali. Per conoscerne in dettaglio le modalità di trattamento occorreva cliccare su un link, che apriva una pagina web in cui si specificava che i dati venivano utilizzati anche per l'invio di comunicazioni promozionali nonché di informazioni commerciali da parte di terzi. In mancanza di consenso il servizio di newsletter non veniva erogato. Da quanto descritto il consenso era però generico e, per i fini del servizio di newsletter, non validamente fornito.
Pertanto, per non violare la privacy degli utenti, questi devono essere sempre messi nella condizione di sapere con chiarezza ed in anticipo a cosa stiano acconsentendo.
Avv. Marco De Paolis
STUDIO LEGALE DE PAOLIS
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