Per effetto del D.lgs. n. 63/2018, con il termine know how, non si fa più riferimento alle “informazioni aziendali riservate”, ma ai “segreti commerciali” (art. 1, comma 1, Codice della Proprietà Industriale - D.lgs. n. 30/2005), ampliando in questo modo l'area di protezione delle informazioni e delle esperienze acquisite da un'impresa.
In alternativa alle misure cautelari, e, quindi, ad un procedimento giudiziario, è garantita la possibilità di una soluzione alternativa, su richiesta di parte, che prevede il pagamento di un indennizzo adeguato in rapporto al pregiudizio subito dal richiedente. L'importo indennizzato non deve superare quanto si sarebbe dovuto versare per l'uso legittimo del bene sottoposto a segreto commerciale.
Più estesa è anche la tutela in sede penale con la modifica dell'art. 388 c.p., secondo cui anche chi aggira l'esecuzione di un provvedimento di inibizione o correzione, emesso dal giudice, a tutela dei diritti di proprietà industriale, o chi trasgredisce l'ordine di riservatezza risponde del delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
È stato infine completamente riscritto l'art. 623 c.p., che sanziona la condotta di chi acquisisce in maniera abusiva segreti commerciali per rivenderli o utilizzarli a proprio o ad altrui vantaggio. Sanzioni penali particolarmente gravose sono previste nel caso in cui fatto sia commesso attraverso strumenti informatici. Si cerca quindi di porre un rimedio ai reati commessi dai cd. hacker.
Avv. Marco De Paolis
STUDIO LEGALE DE PAOLIS
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